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D.M. LL.PP.. 02/12/2000 n. 398

-Si riporta il testo dell'art. 825, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura civile: "Art. 825. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica č tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione č la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolaritā formale del lodo, lo dichiara esecutivo con Decreto. Il lodo reso esecutivo č soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale č data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma, codice di procedura civile. Contro il Decreto che nega l'esecutorietā del lodo č ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puō far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.". Nota all'art. 10:

-Per il testo dell'art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedasi nella nota la titolo.

-La Legge 8 luglio 1980, n. 319, reca: "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autoritā giudiziaria". Nota all'art. 12:

-Il titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile reca: "Dell'arbitrato".

 

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